La comunicazione va effettuata all’ufficio preposto di Dynamica Retail, all’indirizzo email estinzioni@dynamicaretail.it.
In caso di cassa integrazione, le quote dovranno essere riconsiderate in applicazione dell’art. 35 DPR 180/1950 (“con riduzione superiore al terzo la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio ridotto”): il suo datore di lavoro è tenuto a comunicare a Dynamica Retail che, previa verifica della copertura con la polizza abbinata al contratto di finanziamento, sarà autorizzata ad accodare le frazioni di quota/le quote non trattenute e versate alla scrivente in corso di riduzione.
La sospensione non è prevista dal decreto legge del 17 marzo 2020 “Cura Italia”, il quale, all’art. 54, indica espressamente che la sospensione dei pagamenti operi esclusivamente in relazione ai mutui prima casa, e non anche agli altri finanziamenti erogati da Banche e Intermediari Finanziari.
Tutti i servizi possono essere erogati da remoto; pertanto, l’accesso presso la sede di Dynamica Retail o l’agenzia è consentito solo per l’esecuzione di operazioni improrogabili e urgenti, che comunque non possono essere realizzate con l’ausilio dei canali remoti.
L’accesso alla sede di Dynamica Retail o presso le agenzie è previsto solo in caso di necessità improrogabili e previo appuntamento, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nei Decreti del Governo.
E’ comunque necessario fissare un appuntamento contattando Dynamica Retail (ufficio di riferimento a cui ritenete necessario rivolgervi) oppure l’agenzia di zona.
Per salvaguardare la salute e la sicurezza di tutti, l’ingresso in Dynamica Retail/agenzia, è consentito previo rispetto delle seguenti disposizioni:
- è prescritto l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) e altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’Autorità Sanitaria;
- è possibile entrare in sede o agenzia uno per volta, e mantenendo la distanza interpersonale minima di 1 metro;
- l’ accesso alla sede di Dynamica Retail o alle agenzie di zona è consentito solamente ad un numero di clienti che non sia superiore a quello dei dipendenti che si trovano all’interno delle strutture, come indicato nelle disposizioni del Ministero della Salute, al fine di evitare affollamento. Si raccomanda inoltre di eseguire le operazioni sempre nel rispetto della distanza minima di due metri e di sostare per un tempo non superiore ai 15 minuti;
- è previsto l’obbligo di indossare mascherina e guanti;
- si invita chi avesse avuto contatti con persone classificate come caso “probabile o confermato” al Covid-19, ovvero si fosse trovato in presenza di “contatti sospetti”, a procedere ai dovuti controlli sanitari prima di accedere in Dynamica Retail o in agenzia, informando direttamente le Autorità Sanitarie.
Contattando direttamente gli Agenti in Attività Finanziaria di Dynamica Retail presenti nel territorio, che operano nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e adottano le misure necessarie a preservare la salute di tutti.
Gli uffici di Dynamica Retail sono sempre a disposizione dei clienti ai consueti numeri di telefono e indirizzi email indicati nella pagina “contatti”.
Dynamica Retail si è dotata di una procedura per la stipula dei contratti a distanza, per attivarla è sufficiente contattare un nostro agente di zona o la Sede Centrale di Dynamica Retail ad uno dei seguenti recapiti:
- direttamente da questo sito, compilando il form nella pagina web “Richiedi un Preventivo”
- finanziamenti@dynamicaretail.it
- Numero Verde 800 011 444
Riceverai tutte le informazioni di cui hai bisogno per attivare la procedura.
Come indicato anche nelle FAQ del MEF, la sospensione si applica ai mutui contratti per l’acquisto di prima casa e non al credito al consumo, categoria di finanziamenti di cui fanno parte i prestiti contro cessione del quinto e delega di pagamento.
Sito del MEF:
http://www.mef.gov.it/covid-19/faq.html
Sito ABI
https://www.abi.it/Pagine/Info/Riferimenti-normativi-Covid19.aspx
Sito Banca d’Italia per approfondimento su centrale rischi
https://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2020/domande-centrale-rischi/index.html
Le voci di spesa del finanziamento, identificabili nella documentazione informativa precontrattuale nel modulo SECCI o IEBCC (Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori) sono:
- TAN (Tasso Annuo Nominale)
- Commissioni del finanziatore (intermediario mutuante) di accensione del finanziamento
- Commissioni del finanziatore (intermediario mutuante) di gestione del finanziamento
- Provvigioni dovute all’intermediario del credito (soggetti incaricati dal finanziatore per l’offerta fuori sede dei prestiti)
- Spese imposte dal datore di lavoro o ente previdenziale per l’esazione delle quote
- Spese per l’invio delle comunicazioni periodiche
Sì, è possibile rinnovare i finanziamenti prima della scadenza del piano di ammortamento purché sia trascorso il 40% della durata del prestito. Fanno eccezione i prestiti di durata uguale o inferiore a 60 mesi (5 anni): possono essere rinnovati senza il vincolo del 40% solo se il nuovo prestito è portato a 120 mesi (10 anni) e viene fatto per la prima volta.
La lettera liberatoria è il documento in cui, a seguito dell’estinzione anticipata della cessione del quinto o della delega di pagamento, l’istituto finanziario conferma al cliente di aver ricevuto il saldo del debito residuo e dichiara di non aver più nulla a pretendere. La lettera viene inviata a mezzo posta al soggetto che estingue il debito e al datore di lavoro, autorizzandolo a cessare la trattenuta della rata dello stipendio.
Sì, l’estinzione anticipata della cessione del quinto e della delega di pagamento può avvenire in qualunque momento.
Per rendere più snella e veloce l’attività di emissione del conteggio estintivo è necessario l’invio all’indirizzo mail estinzioni@dynamicaretail.it o al numero fax 06 96520591 della seguente documentazione:
- richiesta di emissione conteggio estintivo debitamente sottoscritta con indicazione dell’indirizzo mail / numero di fax sul quale si intende ricevere il documento;
- copia di un documento d’identità e codice fiscale in corso di validità.
Qualora la documentazione fornita soddisfi i requisiti indicati, la richiesta sarà evasa entro 10 gg., come previsto dalla vigente normativa (D.P.R. 180/50 Art. 58).
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) o liquidazione, dato dal totale delle somme maturate annualmente dall’attività lavorativa di un dipendente, rappresenta una garanzia che il cliente offre a copertura del finanziamento contratto. È uno degli elementi alla base della valutazione del prestito: maggiore è il TFR maturato, maggiore è l’importo ottenibile.
Per ogni finanziamento con cessione del quinto e delega di pagamento, durante la fase istruttoria, il cliente stipula una polizza vita e rischio lavoro prevista per legge. L’assicurazione fornisce tutela sia in caso di perdita dell’impiego, poiché copre le rate in scadenza durante un eventuale periodo di disoccupazione, sia in caso di premorienza, proteggendo coniuge e parenti dal pagamento di un debito non contratto.
Sì, con la condizione che la somma delle trattenute non sia superiore alla metà dello stipendio netto.
Sì. Possono accedere alla cessione del quinto e alla delega di pagamento tutti i lavoratori dipendenti statali, pubblici, privati, pensionati (solo cessione del quinto) e i medici anche se hanno avuto, o hanno in corso, disguidi bancari.
Il TAN (Tasso Annuo Nominale) è il tasso d’interesse del finanziamento espresso in percentuale e su base annua. Non comprende oneri accessori quali commissioni e spese.
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l’utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua.
La quota cedibile è l’importo massimo che mensilmente può essere trattenuto dalla retribuzione di un lavoratore o dalla pensione. Elementi che vanno a incidere sulla determinazione della quota cedibile sono la presenza di pignoramenti, prestiti o altre trattenute in busta paga.
È una forma di prestito personale che il lavoratore statale, pubblico e privato può sottoscrivere in aggiunta alla cessione del quinto, caratterizzato da rate e tasso fissi il cui rimborso avviene in massimo 120 rate mensili. Con la delega di pagamento, che trova la sua disciplina negli artt. 1269 e ss c.c. e nel DPR n.180 del 5 gennaio 1950, il lavoratore conferisce al proprio datore di lavoro, previa accettazione, il relativo mandato irrevocabile a trattenere una quota della retribuzione per rimborsare il prestito contratto. La somma della quota trattenuta con la delega di pagamento, che può avere il valore massimo di un quinto dello stipendio, e della quota relativa alla cessione deve essere inferiore o uguale al 40% della retribuzione (cd. doppio quinto).
La cessione del quinto dello stipendio è un prestito personale non finalizzato a tasso fisso per l’intera durata del finanziamento, rimborsabile in massimo 120 rate mensili dedicata ai dipendenti pubblici, statali, privati con contratto a tempo indeterminato e ai pensionati. Con il riferimento normativo nel DPR n.180 del 1950, al quale hanno fatto seguito ulteriori fonti normative quali ad esempio la Legge n. 80 del 2005 e le Leggi finanziarie del 2005 e del 2006, il prestito con cessione del quinto prevede che l’importo massimo della rata mensile, trattenuta direttamente dal datore di lavoro/ente pensionistico, non possa superare il valore di un quinto dell’importo totale della busta paga (cd. quota cedibile).