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CHE COSA E’ LA CESSIONE DEL QUINTO

La cessione del quinto è una tipologia di prestito al consumo non finalizzato, estinto mediante il rimborso di rate che possono essere pari al massimo ad un quinto dello stipendio o della pensione mensili netti. Questa forma di finanziamento venne introdotta dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, e relativo regolamento attuativo, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895.

06 Aprile 2017

3' di lettura

CHE COSA E’ LA CESSIONE DEL QUINTO
Questa forma di finanziamento venne introdotta nel dopoguerra dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, e dal relativo regolamento attuativo, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895.

Le caratteristiche della cessione del quinto


La cessione del quinto possiede delle caratteristiche ben precise: la durata minima abitualmente non è inferiore ai 24 mesi, mentre quella massima consentita non può superare i 120. La rata che viene applicata è fissa per tutta la durata del periodo di ammortamento, come anche il tasso di interesse.

E’ un finanziamento non finalizzato perché la somma che si ottiene può essere spesa dal beneficiario come vuole e non è finalizzata all'acquisto di un determinato bene o servizio. Non bisogna quindi presentare all'ente erogatore alcun giustificativo di spesa né indicare la finalità del prestito.

È un finanziamento garantito in virtù delle assicurazioni sulla vita e sulla perdita dell’occupazione, che sono obbligatorie e consentono all'ente erogatore di recuperare il credito rimanente in caso di decesso o di perdita del posto di lavoro del beneficiario.

Il termine massimo della durata del piano di ammortamento dei finanziamenti a dipendenti non può andare oltre il raggiungimento dei requisiti del collocamento al riposo (pensione), mentre per i pensionati la scadenza del piano di ammortamento del finanziamento non può, generalmente, superare il 90° anno di età, anche se in base alle condizioni assicurative la copertura tendenzialmente arriva fino agli 85 anni.

La peculiarità della cessione del quinto è che il rimborso avviene con trattenuta diretta della rata in busta paga o nel cedolino pensione. E’ quindi il datore di lavoro, o l’ente previdenziale in caso di pensionati, che trattiene la rata e la versa ogni mese alla banca o intermediario finanziario con cui è stato stipulato il contratto di finanziamento, fino alla conclusione del piano di ammortamento.

La sottoscrizione e la notifica di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto determina quindi per il datore di lavoro l’obbligo di trattenere la rata e versarla mensilmente al soggetto che ha erogato il prestito, obbligo che decade quando, per qualsiasi motivo, avviene la perdita del diritto a percepire lo stipendio o la pensione (licenziamento o dimissioni nel caso dei dipendenti e morte nel caso dei pensionati).

Un prestito con cessione del quinto può essere rinnovato, ma è necessario che siano decorsi almeno i 2/5 del piano di ammortamento.

Chi può richiedere una cessione del quinto


Possono richiedere un finanziamento contro cessione del quinto le seguenti categorie:

  • Dipendenti statali

  • Dipendenti pubblici e parapubblici

  • Dipendenti privati

  • Pensionati


Nel caso dei dipendenti il contratto deve essere a tempo indeterminato e viene richiesta un’anzianità lavorativa minima, di solito di qualche mese.

Per quanto riguarda i dipendenti privati, la banca o intermediario finanziario si riserva la facoltà di valutare l’amministrazione in base ai criteri previsti dalle assicurazioni, soprattutto verificando i bilanci dell’azienda e il numero di dipendenti, oltre alla verifica del TFR accantonato dal dipendente, in base al quale viene definito l’ammontare del prestito che può essere concesso.

Le coperture assicurative della cessione del quinto


La norma che disciplina i prestiti contro cessione del quinto prevede delle coperture assicurative a tutela del soggetto che eroga il finanziamento. Queste polizze coprono i rischi impiego e vita per quanto riguarda i dipendenti e il rischio vita per quanto riguarda i pensionati. Il costo delle coperture assicurative rimane a carico dell’istituto che eroga il finanziamento.

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