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PENSIONAMENTO CON QUOTA 103: LA GUIDA COMPLETA

In questo articolo esaminiamo il pensionamento con Quota 103, continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere.

14 Aprile 2023

6' di lettura

PENSIONAMENTO CON QUOTA 103: LA GUIDA COMPLETA

Il mondo delle pensioni è in continuo aggiornamento, con nuove leggi e cambiamenti che di volta in volta stabiliscono nuovi criteri per accedere al tanto atteso trattamento previdenziale. Proprio per questo noi di Dynamica Retail siamo sempre attenti a tutte le novità, in modo da poter aiutare chiunque sia interessato a comprendere meglio come e quando è possibile andare in pensione.


In questo articolo prendiamo in esame il pensionamento con Quota 103, se vuoi scoprire meglio come funziona non devi fare altro che proseguire nella lettura.


 


La normativa


La prestazione è stata introdotta con l’ultima Legge di bilancio (articolo 1, commi 283 e 284, Legge 29 dicembre 2022 numero 197). E’ stata preceduta da altre due prestazioni analoghe, Quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi) relativa al biennio 2019 – 2021 e Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi) nel 2022.


L’aggiornamento del sistema di gestione delle domande di pensione è stato comunicato con il Messaggio Inps del 21 febbraio 2023 numero 754.


Di seguito analizziamo tutte le novità, prosegui nella lettura e scoprirai tutto quello che c’è da sapere.


 


I requisiti per accedere


Possono accedere al pensionamento con Quota 103 gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della stessa gestite dall’Inps, nonché alla Gestione separata.


Questi soggetti entro il 31 dicembre 2023 devono perfezionare i seguenti requisiti:




  • età anagrafica non inferiore a 62 anni (non adeguata agli incrementi della speranza di vita);

  • anzianità contributiva minima di 41 anni.



Ai fini della verifica del requisito contributivo si considera la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando “il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico” (Circolare Inps).


 


Quota 103: esclusioni


Non possono accedere al pensionamento con Quota 103 le seguenti categorie di lavoratori:




  • Forze armate;


  • Forze di Polizia;


  • Polizia penitenziaria;


  • Personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;


  • Personale della Guardia di Finanza.



Discorso a parte riguarda le categorie dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo “con inquadramento nel Gruppo A. Questi possono accedere alla prestazione secondo le disposizioni di cui all’articolo 66, comma 17, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106” (Circolare Inps).


 


Importo e durata


Il trattamento spettante con Quota 103 può avere un valore mensile lordo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente pari, per il 2023, a 2.818,70 €.


Qualora, al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, in seguito alla ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno “si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al c.d. tetto massimo erogabile” (Circolare Inps).


La prestazione è garantita per le mensilità di anticipo del pensionamento, rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia.


Al raggiungimento dei requisiti è “posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo” (Circolare Inps). Ciò si applica anche nelle ipotesi in cui la gestione previdenziale a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata flessibile prevede età pensionabili diverse rispetto a quella indicata all’articolo 24, comma 6, del Decreto – legge numero 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge numero 214/2011 (67 anni di età da adeguare a decorrere dal 1° gennaio 2025 alla speranza di vita).


 


Pensione Quota 103: finestre di accesso


I dipendenti non impiegati presso le pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi:




  • Che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto a Quota 103 alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023;

  • Che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2023 conseguono il diritto a Quota 103 alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, trascorsi tre mesi dalla data della maturazione dei requisiti (la cosiddetta finestra).



Nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile di Quota 103 è fissata al primo giorno del mese successivo l’apertura della cosiddetta finestra.


I dipendenti delle pubbliche Amministrazioni:




  • Che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;

  • Che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (cosiddetta finestra) e, comunque, non prima del 1° agosto 2023.


Con riferimento a tali lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato:


A carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile di Quota 103 è fissata al primo giorno successivo l’apertura della cosiddetta finestra;


A carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo l’apertura della cosiddetta finestra.


 


Quota 103 e incumulabilità dei redditi da lavoro


L’ INPS nella Circolare n. 27 del 10-03-2023 chiarisce che la Legge di Bilancio 2023 prevede l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.


La norma dispone anche che il compenso erogato per prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato di durata non superiore a 45 giornate annue è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.


 


Cumulo dei periodi assicurativi


Il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile può essere perfezionato, su richiesta dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’Inps, come ad esempio:




  • Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e forme esclusive e sostitutive della stessa;


  • Gestione separata.



TFR, TFS e Quota 103


Per chi accede a Quota 103, il trattamento di fine servizio o di fine rapporto sarà pagabile decorsi 12 mesi dal raggiungimento del requisito anagrafico utile alla pensione di vecchiaia. Si avrà quindi diritto al TFR o TFS dopo 24 mesi dal conseguimento teorico del requisito contributivo per la pensione anticipata.



Come presentare domanda


Con il Messaggio n. 754 del 21-02-2023, l’INPS ha chiarito che le domande per Quota 103 possono essere presentate attraverso i seguenti canali:




  • direttamente dal sito INPS, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0). Si dovrà seguire il percorso: “Pensione e previdenza” > “Domanda di pensione” > Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”;

  • chiamando il Contact Center INPS Integrato al numero verde 803164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06164164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

  • rivolgendosi agli Istituti di Patronato riconosciuti dalla legge che danno supporto nell’invio della domanda utilizzando i servizi telematici offerti dall’INPS.

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