Questa è una domanda che si pongono molte persone che hanno in corso un finanziamento di questo tipo, chiedendosi se sia possibile affiancare alla trattenuta volontaria della cessione anche una trattenuta di tipo non volontario, come il pignoramento.
Nel corso di questo articolo ti spiegheremo le differenze tra cessione del quinto e pignoramento, per poi rispondere a questa domanda che molti si pongono.
Cessione del quinto: cosa è
Per chi non lo sapesse, la cessione del quinto è un particolare tipo di prestito riservato ai dipendenti e ai pensionati, in cui la rata non può essere superiore ad un quinto dello stipendio e pensione mensili netti e viene trattenuta dal datore di lavoro o ente previdenziale, che provvede a versarla all'ente creditore fino all'estinzione del debito. La cessione del quinto può avere una durata che va dai 24 ai 120 mesi (quindi un massimo di 10 anni) ed è affiancata da polizze assicurative obbligatorie per legge, a copertura dei rischi impiego e vita.
La cessione del quinto è quindi una forma di trattenuta sullo stipendio volontaria, con la quale il soggetto debitore decide autonomamente di dare esecuzione al rimborso del debito contratto con la Banca o Istituto Finanziario che ha erogato il finanziamento. Alla cessione del quinto dello stipendio può essere affiancata anche la delega di pagamento, finanziamento dello stesso tipo che permette di impegnare cumulativamente fino al 40% della retribuzione netta mensile.
Pignoramento: cosa è
Il pignoramento è invece un atto con il quale si procede alla espropriazione forzata dei beni di un soggetto, nel caso in cui non sia riuscito a pagare i propri debiti. L'espropriazione può interessare anche lo stipendio e la pensione, che per legge possono essere pignorati fino ad un quinto del loro importo netto.
La trattenuta di un pignoramento è quindi una trattenuta di tipo non volontario, che viene imposta al soggetto in maniera coattiva, contro la sua volontà.
Ora che ti abbiamo spiegato le differenze tra pignoramento e cessione del quinto, possiamo finalmente rispondere alla tua domanda:
Se ho una cessione del quinto possono pignorare lo stipendio?
La risposta è si. La legge italiana, più precisamente il DPR 5 gennaio 1950 n. 180, stabilisce che, in caso di cessione del quinto in corso, questa può essere affiancata da una trattenuta per pignoramento. La legge prevede però anche un limite alla coesistenza tra le due ritenute: se ho una cessione del quinto possono pignorare lo stipendio per una quota massima pari alla differenza tra la metà dello stipendio e la trattenuta della cessione attualmente in corso.
Facciamo un esempio: in caso di stipendio netto di 1200€, con una cessione con rata di 200€ mensili, il pignoramento può essere pari al massimo a 400€, cioè la differenza tra la metà dello stipendio, 600€, e la rata della cessione.
Se hai ancora dei dubbi o sei interessato ad un preventivo di cessione del quinto, non esitare a contattarci, i nostri consulenti sono sempre a disposizione.