La polizza assicurativa per agenti in attività finanziaria va obbligatoriamente stipulata per poter ottenere l’iscrizione agli elenchi OAM come soggetto abilitato ad operare. In questo articolo spieghiamo come funziona e chi è tenuto a stipularla.
Cosa copre la polizza assicurativa per agenti in attività finanziaria
La polizza fornisce le seguenti garanzie:
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- risarcimento dei danni cagionati a terzi nell’ambito dell’esercizio dell’attività di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia. I danni derivano da responsabilità civile dell’assicurato per condotte proprie e di dipendenti e collaboratori del cui operato agenti e mediatori rispondono.
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- La copertura non può essere limitata o esclusa con riferimento a particolari tipologie di danno
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- La copertura è valida nel territorio di tutti gli Stati Membri.
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- Non sono previste franchigie o scoperti per i soggetti danneggiati che devono ricevere indennizzo completo nei limiti dei massimali previsti. E’ previsto però un diritto di rivalsa della compagnia nei confronti dell’assicurato.
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- Le uniche limitazioni sono quelle previste dalla legge. Ad esempio il dolo dell’assicurato (ma non dei suoi collaboratori o dipendenti). Oppure le clausole di sospensione per mancata comunicazione o mancato pagamento del premio.
Chi sono i soggetti tenuti a stipulare la polizza?
Oltre agli agenti in attività finanziaria, devono stipulare la polizza:
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- Il collaboratore o dipendente di agenti persone fisiche o costituiti in forma di società di persone - il quale ha l’obbligo di iscriversi personalmente nell’elenco degli agenti. In questo caso però possono essere scelte due alternative:
- stipula di una polizza autonoma, differente da quella già stipulata dall’agente per il quale il soggetto collabora/presta attività lavorativa
- utilizzo medesima polizza stipulata dall’agente con il quale si intrattiene il rapporto di collaborazione/dipendenza attraverso una copertura cumulativa. In questo caso deve essere espressamente indicato che la polizza riguarda sia l’attività svolta dal collaboratore/dipendente in virtù del rapporto di collaborazione/dipendenza con l’agente, sia qualsiasi altra attività svolta in proprio come agente.
- Il collaboratore o dipendente di agenti persone fisiche o costituiti in forma di società di persone - il quale ha l’obbligo di iscriversi personalmente nell’elenco degli agenti. In questo caso però possono essere scelte due alternative:
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- Il collaboratore o dipendente di agente costituito in forma di società di capitali, il quale, pur non avendo l’obbligo ex lege, sia iscritto personalmente nel relativo elenco. Anche in questo caso valgono le due alternative di cui sopra
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- Il soggetto che svolge funzioni di amministrazione in società di agenzia costituite come società di persone, il quale sia iscritto personalmente nel relativo elenco. Anche in questo caso si può scegliere se stipulare una polizza autonoma oppure usufruire della medesima polizza di assicurazione della società agente.
Per le coperture cumulative i massimali sono riferiti a ciascun soggetto iscritto.
In caso di società di capitali la polizza della società copre l’esercizio dell’attività di tutti i suoi dipendenti e/o collaboratori. Quindi i dipendenti o collaboratori non iscritti personalmente nell’elenco non devono necessariamente stipularla. Anche i singoli esponenti della società di agenzia non hanno l’obbligo di essere iscritti.
Polizza assicurativa per agenti in attività finanziaria: la comunicazione all’OAM
Per ottenere l’abilitazione a svolgere la professione di Agente in attività finanziaria, i dati relativi alla polizza vanno comunicati all’OAM, Organismo agenti e mediatori.
I dati relativi alla polizza di assicurazione possono essere comunicati anche successivamente alla conclusione del procedimento di iscrizione negli elenchi. In questo caso però, fino alla comunicazione dei dati relativi alla polizza, il soggetto risulta come iscritto “non operativo” e non può pertanto svolgere l’attività, dal momento che l’iscrizione non è ancora efficace.
Anche nel caso in cui non venga comunicato di possedere una polizza conforme, il soggetto risulta iscritto come non operativo.
Gli iscritti sono tenuti a comunicare entro dieci giorni la variazione dei dati di polizza.
Per assicurarsi la permanenza negli elenchi, gli iscritti sono tenuti a comunicare all’Organismo il rinnovo della polizza entro venti giorni dalla data di avvenuta scadenza mediante l’apposito servizio previsto nell’area privata del portale.
I massimali della polizza
Sono previsti limiti minimi, per sinistro e per anno, relativi ai massimali assicurativi delle polizze stipulate dagli iscritti negli elenchi.
I massimali previsti si riferiscono a ciascun soggetto richiedente l’iscrizione negli elenchi e sono commisurati al fatturato raggiunto da ciascun iscritto nell’esercizio precedente la stipula o il rinnovo della polizza di assicurazione.