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RINNOVO CESSIONE DEL QUINTO

Rinnovare una cessione del quinto è molto semplice, bisogna seguire alcune procedure ben precise ed effettuare una serie di controlli, come la verifica dei termini di decorrenza. In questo articolo vi spieghiamo in maniera dettagliata tutti i passaggi che devono essere svolti per poter ottenere il rinnovo del finanziamento che avete in corso.

10 Novembre 2017

3' di lettura

RINNOVO CESSIONE DEL QUINTO

Rinnovo cessione del quinto: in questo articolo vi spieghiamo quali sono le procedure da seguire e i controlli da effettuare per rinnovare il vostro finanziamento in corso.

 

Rinnovo cessione del quinto: decorrenza dei termini

Il DPR 5 gennaio 1950 n.180 stabilisce che per rinnovare una cessione del quinto è necessario che sia trascorso il 40% del piano di ammortamento. Ciò significa che devono essere state versate almeno i 2/5 delle rate previste dal contratto di finanziamento.

Questo requisito è obbligatorio per rinnovare una cessione del quinto, ed è valido sia per i dipendenti pubblici e privati che per i pensionati. Quindi, prendendo in esame alcuni casi concreti, le cessioni stipulate per cinque anni non possono essere rinnovate prima che siano decorsi almeno due anni dall’inizio del piano di rimborso, mentre quelle stipulate per 10 anni non possono essere rinnovate prima di quattro anni. L’unica eccezione è consentita in caso di estinzione anticipata del prestito: in questo caso è possibile rinnovare una cessione del quinto anche prima della decorrenza dei termini legali, a patto che sia trascorso almeno un anno dall’estinzione anticipata.

 

Rinnovo cessione del quinto: estinzione del precedente prestito

Altra condizione fondamentale per rinnovare una cessione del quinto, oltre alla decorrenza dei termini stabiliti per legge, è che il ricavato della nuova cessione sia utilizzato, sino a concorrente quantità, per estinguere la precedente.

Questo significa che il soggetto che richiede il rinnovo potrà disporre liberamente solo della parte della liquidità che eccede quella necessaria ad estinguere il precedente finanziamento. Anche in questo caso la normativa è stringente, infatti l’obbligo dell’amministrazione di versare le quote di rimborso del prestito è subordinato alla condizione che la banca o l’istituto finanziatore adempiano all’estinzione del precedente finanziamento.

 

 

Rinnovo cessione del quinto con un istituto finanziatore diverso

In base al DPR 28 luglio 1950 n. 895, i dipendenti o pensionati che intendono rinnovare una cessione del quinto con un istituto finanziatore diverso devono chiedere al precedente il conto del residuo debito che dovrà essere estinto con la nuova cessione.

La banca o intermediario finanziario con cui è stato contratto il precedente finanziamento sono tenuti, sempre per legge, a rilasciare il conto entro dieci giorni dalla richiesta. Il richiedente, una volta accertatosi della correttezza del conteggio ricevuto, autorizza il nuovo soggetto finanziatore ad estinguere il precedente prestito. Solo una volta che l’amministrazione o ente pensionistico di appartenenza avranno ricevuto evidenza dell’estinzione della precedente cessione potranno iniziare a versare le rate per rimborsare quella nuova.

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