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CHE COSA E’ IL TFS

Il TFS è il compenso che spetta al dipendente pubblico o statale al termine del rapporto di lavoro.

30 Dicembre 2021

4' di lettura

CHE COSA E’ IL TFS

Se sei un dipendente pubblico o statale saprai sicuramente che cosa è il TFS o trattamento di fine servizio. Se invece ne hai solo sentito parlare e vuoi approfondire di più l’argomento, allora questo articolo fa proprio al caso tuo. Continua nella lettura e ti spiegheremo tutto quello che c’è da sapere sul TFS.

Cosa è il trattamento di fine servizio

Il trattamento di fine servizio o TFS è il compenso corrisposto al lavoratore dipendente pubblico o statale, a titolo di indennità di liquidazione o di buonuscita, al momento della cessazione del rapporto con l'ente/amministrazione di appartenenza. Il TFS è previsto per il personale assunto a tempo indeterminato prima del 1 gennaio 2001. I lavoratori assunti dopo questa data hanno invece diritto al TFR, corrisposto sia ai dipendenti del settore pubblico che a quelli del settore privato, al termine del rapporto di lavoro.

I dipendenti che non rientrano nel regime del TFR restano assoggettati al regime del TFS a meno che non aderiscano ad un fondo pensionistico complementare che prevede l'assoggettamento al TFR.

Il lavoratore, in virtù della normativa vigente in materia contributiva, nel corso del rapporto di lavoro può infatti decidere se riscattare l'importo accantonato al termine del periodo di servizio oppure se destinare tale somma al Fondo di previdenza complementare al quale ha aderito o al quale prevede di aderire.

Le caratteristiche del TFS

il TFS è un compenso di tipo previdenziale. Questo significa che i contributi sono a carico del datore di lavoro e del dipendente.

Il TFS si differenzia in base al tipo di impiego e prevede tre diversi tipi di liquidazione:

  • Indennità di Buonuscita (o IBU): prevista per tutti i dipendenti statali in senso stretto (Ministeri, Agenzie Fiscali, scuole, Università, carabinieri, militari etc…). La contribuzione da versare all’INPS è al 7,10% a carico del datore di lavoro e per il 2,50% a carico del dipendente;
  • Indennità Premio di Servizio (o IPS): rivolta ai dipendenti delle Regioni, degli Enti locali e della sanità. All’INPS il datore di lavoro versa il 3,50%, e il lavoratore il 2,50%;
  • Indennità di Anzianità (anche conosciuta come IA): prevista per tutti i dipendenti degli Enti Pubblici non economici e delle Camere di Commercio. Per maggiori informazioni puoi visitare il sito web dell'INPS.

Come si calcola il TFS

  • Indennità di Buonuscita: è pari a 1/12 dell'80% della retribuzione contributiva spettante al momento della cessazione, rapportata su base annua, per il numero degli anni di servizio maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
  • Indennità premio di servizio: è pari a 1/15 dell'80% della base retributiva annua utile spettante all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, per gli anni di servizio posseduti alla data di cessazione del rapporto lavorativo.
  • L’indennità di anzianità ha invece come base di calcolo il 100% delle voci stipendiali annualmente spettanti alla cessazione del rapporto di lavoro. La misura sarà pari a tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Tempi di erogazione del trattamento di fine servizio

Dal 1° gennaio 2014 il TFS viene erogato in più importi a seconda dell'ammontare della prestazione al lordo delle trattenute fiscali. Questa modalità, volta a contenere la spesa pubblica, riguarda tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni. E' compreso anche il personale degli enti pubblici non economici (parastatali) non iscritto all'Inpdap.

Il pagamento deve avvenire:

  • entro 105 giorni, in caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso. Trascorso tale periodo, se non viene versato, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
  • dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età o a causa del termine del contratto a tempo determinato, oppure per risoluzione unilaterale del datore di lavoro a seguito del raggiungimento dei requisiti della pensione anticipata. Se non viene versato entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo;
  • dopo 24 mesi dal termine del rapporto di lavoro in tutti gli altri casi (dimissioni volontarie con o senza diritto a pensione, licenziamento/destituzione, ecc.). Se non viene pagato entro i successivi tre mesi, sono dovuti gli interessi al tasso legale per ogni giorno di ritardo.

La seconda e la terza rata verranno versate a distanza rispettivamente di dodici e ventiquattro mesi  dalla corresponsione della prima rata.

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